1. L'Ufficio di garanzia:
a) conferisce o revoca il titolo per l'accesso al FUS ai soggetti operanti nel settore musicale, sentito il parere vincolante delle regioni competenti;
b) coordina i programmi di attività degli enti ai fini di un più razionale utilizzo delle risorse e di una più ampia offerta artistica;
c) definisce la ripartizione della quota del FUS destinata alle diverse attività musicali;
d) definisce le risorse da destinare alla partecipazione dello Stato alle attività delle singole regioni;
e) gestisce il fondo di cui all'articolo 10.
2. L'Ufficio di garanzia verifica annualmente i criteri di finanziamento del fondo di cui all'articolo 10, accertandone la congruità effettiva e invia una relazione al Ministro per i beni e le attività culturali con l'indicazione degli eventuali aggiornamenti, cambiamenti, ampliamenti e implementazioni delle voci di introito che contribuiscono alla costituzione della quota del fondo stesso.